Art. 3 — Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni
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[1]Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento, ed osservando le disposizioni dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
[2]Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti si consulteranno preventivamente con le amministrazioni interessate, le quali potranno, a questo fine, designare un loro rappresentante.
[3]Gli uffici stessi provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
