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[1]Documenti e modalita' amministrative.

[2]Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, qualora esse non siano gia' comprese nella indennita' o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:

[3]1° Assicurazione. - L'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare.

[4]2° Equipaggio. - Fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore.

[5]Il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del Regio commissario che attestera' la effettiva percezione delle somme corrisposte.

[6]Per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo deve essere compilato con le stesse modalita' indicate nel numero seguente.

[7]3° Lavoro straordinario. - Prospetto nominativo con le indicazioni:

  • a)del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;
  • b)del genere di lavoro straordinario;
  • c)delle ore di lavoro straordinario;
  • d)delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;
  • e)delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;
  • f)della somma netta corrisposta a ciascuno.

[8]Il prospetto dev'essere vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal Regio commissario.

[9]4° Combustibili, lubrificanti, acqua - Fattura con dichiarazione del comandante militare o del Regio commissario, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione.

[10]Alla fattura dev'essere allegata anche una dichiarazione dell'autorita' militare marittima o dell'ufficio provinciale delle corporazioni, o, se la nave trovasi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza.

[11]5° Spese portuali e diritti marittimi. - Fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute.

[12]Tali documenti, quietanzati, devono essere vistati dal comandante militare o dal Regio commissario, o, in loro assenza, dalla autorita' portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario.

[13]6° Agenzie. - Fattura con allegato il buono del comandante militare o del Regio commissario, e col visto della autorita' portuale per il controllo della quota del compenso dovuto.

[14]7° Esercizio impianto radiotelegrafico:

  • a)Marconigrammi. - Riepilogo firmato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle predette autorita', dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
  • b)Esercizio. - Fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, ad eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal Regio commissario.

[15]8° Spese, carico e scarico, stivaggio e distivaggio. Fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorita' di porto, per il controllo d'elle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie ed in giorni festivi.

[16]Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso viene corrisposto con le stesse modalita' indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento.

[17]9° Mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati:

  • a)per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione puo' stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1° classe per gli ufficiali ed assimilati, di 2° classe per i sottufficiali ed assimilati, di 3° classe per la truppa e personale assimilato; oppure puo' apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario.

[18]Per il vitto speciale agli infermi e per i vini ed altre bevande, vengono stabilite apposite tariffe.

[19]Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note devono essere vistate dal comandante militare o dal Regio commissario;

  • b)per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, vengono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario.

[20]Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal Regio commissario. 10° Carenamento. - I lavori di carenamento di cui al precedente art. 30 devono essere eseguiti in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa.

[21]Le fatture relative devono portare il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto.

[22]Qualora, il carenamento avvenga in porto estero sono osservate le stesse modalita', con la sola variante che il controllo ed il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.

[23]11° Disinfestazione. - Le operazioni devono essere eseguite in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllate dall'autorita' designata dall'amministrazione, e le fatture devono portare il «visto, per eseguito lavoro» della autorita' predetta.

[24]12° Medicinali e materiali per medicazioni. - Fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione.

[25]13° Spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria. - Fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario, constatante la necessita' di procedere al lavoro stesso.

[26]14° Telefono. - Fattura quietanzata dalla societa' telefonica, vistata dall'autorita' portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario, ove deve essere indicato il tempo durante il quale il telefono, e' stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione.

[27]15° Telegrammi. - Riepilogo vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle autorita' predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione.

[28]16° Quarantena ed approdo in porto infetto. - Riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, delle spese sostenute e delle eventuali indennita' pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo dev'essere corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorita' portuaria, dai quali deve risultare l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in parto infetto.

[29]17° Consumi suppletivi di coperta, camera, Macchina, cucina. - Riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione.

[30]18° Adattamento e ripristino. - Gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso viene allibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture devono portare il visto dell'ufficio tecnico predetto.

[31]Le fatture relative alle eventuali forniture devono essere controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione.

[32]Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo ed il visto sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.

[33]19° Cessione materiali. - Le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale.

[34]Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o Regio commissario. In calce al verbale stesso, o separatamente, dev'essere inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente quale i materiali vengono ceduti.

[35]Nei casi in cui, sulle navi o galleggianti non siano imbarcati Regi commissari o comandanti militari, le facolta' di «visto» e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione.

[36]Il precedente comma si applica anche ai casi di impedimento delle dette autorita'.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art33 · fonte del testo