Art. 34 — Lavori e forniture Urgenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In casi eccezionali di speciale importanza ed urgenza, la amministrazione che ha disposta la requisizione, previ accordi col ministero delle finanze, ha la facolta', di derogare alle disposizioni della legge sulla contabilita' generale dello Stato concernenti la materia contrattuale ed i limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessarie all'utilizzazione ed all'impiego immediato dell'unita' requisitaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art34 · fonte del testo