Art. 34 — Lavori e forniture Urgenti
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In casi eccezionali di speciale importanza ed urgenza, la amministrazione che ha disposta la requisizione, previ accordi col ministero delle finanze, ha la facolta', di derogare alle disposizioni della legge sulla contabilita' generale dello Stato concernenti la materia contrattuale ed i limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessarie all'utilizzazione ed all'impiego immediato dell'unita' requisita
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
