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[1]Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unita' requisita o sospensioni dell'indennita'.
[2]Qualora le navi e i galleggianti requisiti per uso temporaneo restino temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello stato, per cause estranee all'amministrazione, ed indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa a sensi dell'art. 31, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennita' per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facolta' di designare.
[3]Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine ed a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative viene trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sui galleggiante a favore dello Stato, e son graduate fra i crediti elecanti nell'art. 4 del decreto-legge del 5 luglio 1928-VI, n. 1816, subito dopo il n. 5 e prima quindi di ogni credito ipotecario.
[4]Esse vengono riscosse a' termini dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
