Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 36 — Salvataggi e rimorchi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art36 · fonte del testo