Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 36 — Salvataggi e rimorchi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
