Art. 57 — Tempo di guerra o di mobilitazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 58 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando i fatti preveduti dagli articoli da 49 a 55 sono commessi dopo che e' stata ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero durante la mobilitazione generale o parziale, le pene stabilite dagli articoli stessi sono aumentate da un sesto a un Terzo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art57 · fonte del testo