Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 57 — Tempo di guerra o di mobilitazione

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Quando i fatti preveduti dagli articoli da 49 a 55 sono commessi dopo che e' stata ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero durante la mobilitazione generale o parziale, le pene stabilite dagli articoli stessi sono aumentate da un sesto a un Terzo.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art57 · fonte del testo