Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 57 — Tempo di guerra o di mobilitazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Quando i fatti preveduti dagli articoli da 49 a 55 sono commessi dopo che e' stata ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero durante la mobilitazione generale o parziale, le pene stabilite dagli articoli stessi sono aumentate da un sesto a un Terzo.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
