[1]Ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra, il Governo puo' disporre, sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudichi opportuno.
[2]I dati, le notizie e gli elementi raccolti, non potranno servire che ai fini esclusivi della difesa del Paese e della preparazione ed attuazione della mobilitazione ed hanno carattere strettamente riservato.
Testo vigente dal 24 maggio 1940
