[1]Ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra, il Governo puo' disporre, sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudichi opportuno.

[2]I dati, le notizie e gli elementi raccolti, non potranno servire che ai fini esclusivi della difesa del Paese e della preparazione ed attuazione della mobilitazione ed hanno carattere strettamente riservato.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art18 · fonte del testo