Art. 61 — Requisizione in tempo di guerra
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche dopo che sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, approvata con decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.
tolto: Le disposizioni stesse e tutte le altre concernenti la requizione di navi o di galleggianti, possono essere, tuttavia, durante l'applicazione della legge di guerra, integrate o modificate con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art61 · fonte del testo