Art. 63 — Entrata in vigore della presente legge
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto retroattivo, limitatamente alle requisizioni di navi o di galleggianti disposte in base alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, a decorrere dal 29 marzo 1939-XVII.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - BENNI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
