Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 63 — Entrata in vigore della presente legge

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[1]La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto retroattivo, limitatamente alle requisizioni di navi o di galleggianti disposte in base alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, a decorrere dal 29 marzo 1939-XVII.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - BENNI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art63 · fonte del testo