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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11, sono riservati per meta':

  • a)ali impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero delle finanze
  • b)agli appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza con almeno cinque anni di servizio e con eta' non superiore ai quarantacinque anni;
  • c)ai salariati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;
  • d)al personale indicato nel precedente articolo 21.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art27 · fonte del testo