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Nella prima applicazione della presente legge, un quarto dei posti disponibili complessivamente nelle qualifiche iniziali di cui ai quadri 14, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere conferiti in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo organico della corrispondente carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive. La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice e' composta: da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede; da quattro impiegati della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario. Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima. Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, la anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art34 · fonte del testo