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Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'art. 3 della legge 1 aprile 1949, n. 94. Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformita' del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali. In occasione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui si e' proceduto alla rivalutazione per conguaglio monetario, i contribuenti debbono comunicare all'ufficio delle imposte l'ammontare della rivalutazione del capitale investito, nonche' l'ammontare dei saldi attivi gia' realizzati o distribuiti o imputati a capitale alla data della comunicazione. Nelle dichiarazioni annuali successive i contribuenti devono indicare l'ammontare dei saldi attivi realizzati o imputati a capitale nell'esercizio precedente. Nel caso di omissione della comunicazione si applica l'ammenda prevista dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per il caso di mancata risposta ai questionari trasmessi dall'ufficio imposte. L'ufficio ha facolta' di chiedere i dati sopraindicati e i relativi computi mediante questionari ai sensi dello stesso art. 5 sopra citato.

Testo in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;74~art3 · fonte del testo