Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario risultanti dalla applicazione dei maggiori coefficienti indicati nella annessa tabella in confronto ai coefficienti indicati dalle precedenti disposizioni legislative non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-1954, il 20 per cento del capitale sociale. Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui e' deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-11;74~art6 · fonte del testo