Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, terzo comma, ultima parte, o ultimo comma; 4, primo comma; 5 e 6 della presente legge, gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000. In caso di condanna all'ammenda, il giudice puo' disporre l'incapacita' ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno, ne' superiore a tre, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'art. 2641 del Codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-11;74~art7 · fonte del testo