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Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario risultanti dalla applicazione dei maggiori coefficienti indicati nella annessa tabella in confronto ai coefficienti indicati dalle precedenti disposizioni legislative non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-1954, il 20 per cento del capitale sociale. Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui e' deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
