Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, terzo comma, ultima parte, o ultimo comma; 4, primo comma; 5 e 6 della presente legge, gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000. In caso di condanna all'ammenda, il giudice puo' disporre l'incapacita' ad esercitare, per una durata non inferiore ad un anno, ne' superiore a tre, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'art. 2641 del Codice civile.

Testo in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-11;74~art7 · fonte del testo