La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorita' giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorita' giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-06-01;286~art2 · fonte su Normattiva