L'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonche' dell'indennita', giornaliera di cui al successivo quinto comma, nelle stesse aliquote previste dai predetti commi per la paga o retribuzione. Essa, va considera altresi', ai fini del computo dell'indennita', giornaliera di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, riguardante il trattamento economico, durante il periodo di assenza per infermita' dovuta, a causa di servizio.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;309~art3 · fonte su Normattiva