A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, e' soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91. In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennita' premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennita' integrativa di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 8 luglio 1980

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/1994

    Questione infondata
    10 giugno 1994

    L'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980 n. 153), secondo cui nell'indennità premio di servizio liquidata ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.n.a.d.e.l. cessati dal servizio nel periodo dall'1 giugno 1982 al 31 maggio 1983 è computata soltanto una quota degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati nel periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982 (in particolare la quota corrispondente a tanti dodicesimi quanto sono i mesi intercorsi tra il I giugno 1982 e la data del collocamento a riposo), non lede il principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sia rispetto ai dipendenti privati, poiché anche per questi ultimi l'art. 5 della legge n. 297 del 182 ha previsto che l'inserimento delle quote "congelate" dell'indennità di contingenza nel computo del trattamento di fine rapporto avvenisse in modo graduale, sia rispetto ai dipendenti pubblici, per i quali fino alla legge 29 gennaio 1994 n. 87 l'indennità integrativa speciale era esclusa dal computo del trattamento di fine rapporto, rendendola tale legge computabile solo a partire dal 1984. Non può inoltre contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore. Ne' infine l'argomento, secondo cui la Corte di cassazione avrebbe dato una interpretazione della norma impugnata diversa da quella contenuta nella sentenza n. 236 del 1986 della Corte costituzionale, è conferente, non prospettandosi profili direttamente riguardanti la legittimità costituzionale della norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299). - S. nn. 243/1993, 182/1988 e 236/1986. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

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  • Sentenza n. 243/1993

    Illegittimità dichiarata
    19 maggio 1993

    Le questioni di costituzionalità degli artt. 22, L. 3 giugno 1975 n. 160, 3, L. 7 luglio 1980 n. 299, e 4, L. 29 maggio 1982 n. 297 - sollevate censurando l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dal calcolo dell'indennità di fine rapporto di alcune categorie di dipendenti pubblici - vanno dichiarate inammissibili, avendo la Corte individuato nel combinato disposto di altre norme la fonte diretta della riconosciuta violazione degli artt. 3 e 36 Cost. (Inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - v. la precedente massima G.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

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  • Ordinanza n. 402/1990

    Questione inammissibile
    31 luglio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione dovendosi riaffermare la competenza del legislatore di determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro e non essendo comparabile, a tali fini, il periodo di lavoro prestato presso l'O.N.M.I. con quello successivamente prestato presso altri enti. - S. n. 220/1988 e O. nn. 641/1988, 869/1988, 1070/1988, 1072/1988, 419/1989, 143/1990, 189/1990, 217/1990, 218/1990, 305/1990 e 306/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-07-07;299~art3 · fonte su Normattiva