Le rette di spedalita', dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, vestiti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;70~art1 · fonte su Normattiva