Art. 13 — Indennità di missione
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Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio ((o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita')) fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno. In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1995, n. 549
4con decorrenza dal 1 gennaio 1996
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che a decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dal presente articolo "e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo."
Testo in vigore dal 9 maggio 1998 al 1 gennaio 2006
