Art. 13 — Indennità di missione
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La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applica agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giurisdizionali, nonche' a tutti i magistrati in occasione di trasferimento di ufficio, disposto fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. La misura del trattamento dovuto e' determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
Testo in vigore dal 6 aprile 1979 al 8 marzo 1981
