Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'articolo 1 secondo l'ordine del ruolo di anzianita' e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario. Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita e' anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e' ridotto a sette anni.

Testo vigente dal 6 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art6 · fonte su Normattiva