Art. 17
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Il provvedimento e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 24 luglio 1997
