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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Il provvedimento e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1997, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. c) e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare".

Testo in vigore dal 24 luglio 1997 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 240/1997

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante: "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri") - nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento, senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare - in quanto, posto che i meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio aventi carattere automatico violano il canone fondamentale di razionalità normativa, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione militare "sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali". - Cfr., pure, S. nn. 971/1988; 104/1991; 415/1991; 134/1992; 126/1995; 363/1996. red.: G. Leo

    Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 17 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 24 luglio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1997, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. c) e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art17 · fonte del testo