Art. 17
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Il provvedimento e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 23/07/1997, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lett. c) e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare".
Testo in vigore dal 24 luglio 1997 al 9 ottobre 2010
