Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e delle rafferme e' stabilita dalle apposite disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
