Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1961 al 7 novembre 1996. Leggi il testo vigente →
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
- 1)perdita della cittadinanza;
- 2)assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati, esteri;
- 3)assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia;
- 4)interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5)irreperibilita' accertata;
- 6)rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
- 7)condanna:
- a)nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
- b)per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 7 novembre 1996
