Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1996 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

  • 1)perdita della cittadinanza;
  • 2)assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati, esteri;
  • 3)assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia;
  • 4)interdizione giudiziale o inabilitazione;
  • 5)irreperibilita' accertata;
  • 6)rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
  • 7)condanna:
  • a)nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
  • b)per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 30 ottobre 1996, n. 363 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione".

Testo in vigore dal 7 novembre 1996 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 363/1996

    Ha colpito questo articolo
    30 ottobre 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguent…

    Art. 33 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 7 novembre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 30 ottobre 1996, n. 363 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art34 · fonte del testo