Art. 38
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L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, e' disposto dal comandante di Legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Il comandante di Legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina. Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 3 agosto 2000
