Art. 38
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L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, e' disposto ((dal comandante di corpo)) dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Il comandante di Legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina. Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 375 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri".
Testo in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010
