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L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, e' disposto ((dal comandante di corpo)) dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Il comandante di Legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina. Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 375 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri".

Testo in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 375/2000

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri: non è infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei corpi militari dello Stato. - Sul procedimento disciplinare, e, in particolare, sui termini per promuovere l'azione disciplinare, v. sentenze nn. 197/1999, 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, sentenza n. 1129/1988. - Sotto il profilo del buon andamento dell'ordinamento dei corpi militari dello Stato, sentenze nn. 240/1997, 363/1996, 356/1995, 126/1995.

    Art. 38 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art38 · fonte su Normattiva