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L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa. Le domande sono presentate al provveditore agli studi, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione. Non e' ammessa la presentazione di domande in piu' di due Province.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 8 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art1 · fonte del testo