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L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa. Le domande sono presentate al provveditore agli studi, secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione. Non e' ammessa la presentazione di domande in piu' di due Province. 23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1958, n. 182

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La L. 6 marzo 1958, n. 182 ha disposto (con l'articolo unico) che "In deroga all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-55, riportando qualifica non inferiore a "buono"."

L. 30 dicembre 1960, n. 1727

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La L. 30 dicembre 1960, n. 1727 ha disposto (con l'art. 6) che "In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui e' riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della educazione fisica nelle Scuole e Istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possano partecipare."

Testo in vigore dal 7 febbraio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1958 al 7 febbraio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 1960, n. 1727

    La L. 30 dicembre 1960, n. 1727 ha disposto (con l'art. 6) che "In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui e' riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della educazione fisica nelle Scuole e Istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possano partecipare."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art1 · fonte del testo