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Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'art. 16. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010
