Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sanzioni di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole; e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta. La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art19 · fonte del testo