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Le sanzioni di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole; e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta. La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art19 · fonte del testo