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Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal provveditore agli studi in quanto siano riferibili a:
- a)cattedre di ruolo ordinario vacanti;
- b)posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;
- c)posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere a) e b);
- d)posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali. Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati. L'incarico e' annuale ed e' confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a "buono", hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio. I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili e, qualora non ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si e' verificata la riduzione. Gli ultimi della graduatoria rimasti privi di posto hanno diritto a essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo. Le graduatorie a cui si riferiscono i due comma precedenti sono quelle risultanti dall'aggiornamento annuale.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010
