L'ufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

  • a)prigionia di guerra;
  • b)infermita' temporanea proveniente da causa di servizio;
  • c)infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
  • d)motivi privati. L'aspettativa e' disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a); a domanda o di autorita' per le cause di cui alle lettere b) e c); soltanto a domanda per le cause di cui alla lettera d). Nel caso dell'aspettativa prevista nella lettera d), la relativa concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art15 · fonte del testo