Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 16
Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
- a)prigionia di guerra;
- b)infermita' temporanea proveniente da causa di servizio;
- c)infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
- d)motivi privati. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta a domanda o di autorita', previ gli accertamenti sanitari stabiliti dai regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa e' disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra, tale data corrisponde a quella della cattura.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
