Testo vigente dal 26 aprile 1956
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Richiamate nel testo
Gli articoli che questa norma nomina.
- Art. 20 Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
- Art. 38 Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
- Art. 34 Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Rinviano a questo articolo
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Sullo stesso tema
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
- Art. 61 Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
- Art. 61 Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
- Art. 1357 c.o.m.Sanzioni disciplinari di stato
- Art. 43 Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
- Art. 119 Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
- Art. 1599 c.o.m.(Sanzioni disciplinari)
Versioni nel tempo
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art50 · fonte del testo
