L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado per insufficienza di qualita' morali, militari o professionali cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva od in congedo assoluto. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno. Qualora si tratti di ufficiale generale, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art29 · fonte del testo