[1]L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti limiti di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita':

[2]tenente generale ispettore.................. anni 65 maggiore generale ispettore................. " 62 colonnello.................................. " 69 tenente colonnello.......................... " 58 maggiore.................................... " 56 capitano, tenente e sottotenente............ " 54 L'ufficiale che ha venti o piu' anziche servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni. L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, come la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno, di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963. 21 parole tolte, 140 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'ufficiale che abbia tolto: compiuto venti anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta'aggiunto: , cessa dal servizio permanente ed e' collocato tolto: nella ausiliaria aggiunto: nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto tolto: a seconda dell'idoneita'aggiunto: , a seconda della idoneita':

tolto: maggiore generaleaggiunto: tenente generale ispettore..................tolto: .. anni aggiunto: anni 65 maggiore generale ispettore................. " 62 colonnello........................ tolto: anni 60aggiunto: .......... " 69 tenente colonnello.................... tolto: anniaggiunto: ...... " 58 maggiore......................... tolto: anniaggiunto: ........... " 56 capitano, tenente e sottotenente............tolto: . anni 54 aggiunto: " 54 L'ufficiale che ha venti o piu' anziche servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni. L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, come la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno, di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art26 · fonte del testo