La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento e da appositi regolamenti. L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco, od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione dell'interno. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere alla ausiliaria ed e' collocato nella riserva con perdita dell'indennita' eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 48.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art41 · fonte del testo