Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 38
Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali. La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
