La durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'. Salvo il disposto dell'art. 45 l'ufficiale in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute provi accertamenti sanitari. Puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione di avanzamento.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art42 · fonte del testo