Art. 123
Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonche' le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
