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La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando per ciascuno degli ufficiali valutati se sia idoneo o non idoneo all'avanzamento e compila due distinti elenchi, in ordine di ruolo, degli ufficiali che hanno riportato giudizi di idoneita' e di quelli che hanno riportato giudizi di non idoneita'.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art67 · fonte del testo