Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. 153 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il punto di merito di cui all'art. 68 e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:
tolto: A) qualita' fisiche, qualita' morali e di carattere;
tolto: B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
tolto: C) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;
tolto: D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art69 · fonte del testo