Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. 131 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta attribuendo a ciascuno degli ufficiali valutati un punto di merito da uno a cento. Gli ufficiali al quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attributo un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento. La Commissione, in base al punto attribuito, e a parita' di punti dando la precedenza al piu' anziano in ruolo, compila una graduatoria di merito degli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita', nonche' un elenco in ordine di ruolo degli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art68 · fonte del testo